| Riscatto Anni: Regolamento Riscatto Anni | |||
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REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEI PERIODI PRECEDENTI ALL’ISTITUZIONE DELL’ENTE (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza approvato con D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997 e successive integrazioni e modifiche) Art. 1 - Soggetti ammessi e periodi riscattabili Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione, possono richiedere il riscatto di tutti o dei singoli anni di attività libero professionale di Psicologo effettivamente svolta precedentemente l’istituzione dell’Ente ed a partire dall’anno di iscrizione all’Albo. Art. 2 - Presentazione della domanda La domanda di riscatto deve essere presentata su modulo appositamente predisposto dall’Ente; lo stesso modulo deve prevedere, oltre ai dati dell’iscritto, idonea autocertificazione circa il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto con particolare riferimento alla titolarità dell’iscrizione all’albo ed all’effettivo esercizio dell’attività libero professionale di Psicologo, anche se non svolta a titolo esclusivo. Art. 3 - Contribuzione dovuta per l’operazione di riscatto Gli oneri derivanti dal riscatto di cui al presente Regolamento sono a totale carico dei richiedenti. Pertanto i soggetti ammessi a tale facoltà sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato applicando alla media dei redditi netti conseguiti nel quinquennio precedente la domanda stessa, l’aliquota percentuale del contributo soggettivo vigente nell’anno di presentazione della domanda di riscatto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 1 bis del Regolamento di previdenza. Agli effetti della media reddituale si considerano utili anche i periodi di contribuzione facoltativa e quella volontaria di cui, rispettivamente, agli artt. 1, comma 5 e 27 del Regolamento di previdenza. In ogni caso il versamento dovuto per ciascun anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta. Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, delibera in merito alla ammissibilità della domanda di riscatto ed alla determinazione del relativo onere da versare. Il provvedimento è comunicato all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà fornire accettazione dell’onere da versare secondo le modalità individuate al successivo art. 5. Il mancato riscontro alla suddetta comunicazione del provvedimento entro il termine assegnato, comporterà la decadenza della domanda di riscatto. Art. 5 - Pagamento dei contributi L’accettazione dell’operazione di riscatto da parte dell’interessato deve essere accompagnata dal contestuale versamento del relativo onere contributivo. Tal versamento può essere effettuato in soluzione unica per l’intero importo dovuto, ovvero, su richiesta, in un numero di rate mensili per un periodo non superiore agli anni riscattati. In tal caso è dovuto il versamento di almeno tre rate all’atto dell’adesione. Le rate successive saranno accreditate alla posizione dell’assicurato con le modalità di cui al successivo art. 6. In ogni caso, qualora l’iscritto maturi o abbia maturato presso l’ente il diritto a pensione, l’erogazione di quest’ultima è subordinata alla preventiva estinzione dell’intero onere di riscatto. Art. 6 - Effetti del riscatto I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità della contribuzione soggettiva utile agli effetti del montante contributivo. Gli stessi versamenti, sia in soluzione unica che in forma rateale sono collocati tempo per tempo, negli anni in cui gli stessi sono stati effettuati, con riferimento alla data in cui il pagamento è pervenuto all’ente. Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono individuate in base ai criteri dettati dall’art. 14, commi 3 e 4 del Regolamento di Previdenza. Art. 7 - Irrinunciabilità del riscatto L’accettazione dell’onere di riscatto di cui al precedente art. 3 da parte dell’iscritto comporta l’irrinunciabilità al riscatto stesso. Pertanto, nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei casi di rateizzazione dell’onere, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni, soltanto gli anni per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo. Gli eventuali versamenti privi di effetto potranno essere rimborsati, su richiesta, all’interessato. Art. 8 - Decesso del richiedente Qualora intervenga il decesso dell’iscritto successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di riscatto da parte del medesimo, è data facoltà ai superstiti dello stesso individuati ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di previdenza, di completare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di quanto disposto al precedente art. 6. |
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ENPAP 2009



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