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I NOSTRI CANDIDATI SIPAP EMILIA ROMAGNA

PLAZZI EDDA nata il 18/01/1959, residente a Ravenna, iscritta Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologa-psicoterapeuta a indirizzo rogersiano e gestaltico. Formata in Sessuologia clinica presso il C.I.S. di Bologna, diretto dal prof. G. Ribelli, ha pubblicato articoli sulla Rivista di Sessuologia. Didatta Centro Italiano di Sessuologia. Si occupa di Psicologia e Psicopatologia della coppia. Ha lavorato per i consultori familiari della Regione Emilia Romagna nell'ambito della consulenza sessuologica agli adolescenti. Coordinatrice Sipap Emilia Romagna.


FAORO FRANCO nato il 19/05/1959, residente a Ravenna, iscritto Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologo del Lavoro e Psicoterapeuta. A Bologna è amministratore di una agenzia per il lavoro privata (www.sa-change.it), dove insieme ad altri colleghi è consulente per le aziende nell’area delle Risorse Umane. Vive a Ravenna dove svolge attività clinica. È stato in passato Consigliere del CIG dell’ENPAP e oggi è Componente del Collegio dei Sindaci. Componente del coordinamento Sipap Emilia Romagna.

Maternità: Regolamento Maternità  
Autore: sipap
Pubblicato: 2005/10/10
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REGOLAMENTO
per la corresponsione dell'indennità di maternità

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Articolo 1

Indennità di maternità

 

Con decorrenza dal 1/1/97, agli iscritti del sesso femminile compete l’indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla L. 11 dicembre 1990, n. 379, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 293 del 17/12/90.

 

 

 

Articolo 2

Titoli

 

L’indennità spetta per i seguenti titoli e nei seguenti casi alla professionista iscritta all’Ente:

 

a)    periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi la data effettiva del parto;

b)    interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese;

c)    adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni all’atto dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare;

d)    aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

 

 

 

Articolo  3

Misura dell’indennità

 

1.      L’indennità di maternità è corrisposta in misura pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libero-professionista e comunicato all’E.N.P.A.P. nel secondo anno precedente quello della domanda, salvo il caso indicato sotto la lettera D) dell’art. 5, in cui l’indennità è corrisposta nella misura pari all’80% di una mensilità del reddito o della retribuzione di cui al comma successivo.

 

2.      Ove non possa prendersi a riferimento il reddito ai fini IRPEF, l’indennità è commisurata al valore meno elevato del salario minimo giornaliero, stabilito per la qualifica di impiegato dalla tabella A allegata al D.L. 29/7/81, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26/9/81, n. 537. Per tale salario, rivalutato annualmente, ai sensi del secondo comma dall’art. 1 della predetta legge, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, si dovrà tenere conto del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute, limite che - ai sensi del combinato disposto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11/11/83, n. 638, e dell’art. 1, comma 2, del D.L. 9/10/89, n. 338, convertito con modificazioni nella L. 7/12/89 n. 389, - non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, quale risulta dalla tabella allegata ad apposita circolare emanata annualmente dall’INPS.

 

3.      La retribuzione da considerare per il caso previsto al precedente comma, è quella dell’anno in cui si verifica l’evento tutelato; ove il periodo tutelato ricada a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento sarà quella di ciascun anno.

 

4.      L’indennità viene riconosciuta soltanto per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione all’Ente.

 

 

Articolo 4

Incumulabilità

 

1.      Il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite ai sensi della L. 30/12/71, n. 1204, e successive modificazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri o della L. 29/12/87, n. 546, concernente le indennità di maternità delle lavoratrici autonome. Ove si svolga un lavoro part-time, l’Ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, sino alla concorrenza della misura minima prevista dall’ENPAP stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2.

 

2.      L’indennità di maternità non è cumulabile con trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per eventi protetti da altre forme di assicurazione sociale obbligatoria, come è da dirsi, esemplificativamente, per l’indennità economica di malattia e per TBC, per l’indennità di disoccupazione, per il trattamento di integrazione salariale, ecc..

 

 

 

Articolo 5

Termini e modalità della domanda

 

1.      La domanda, indicante nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio fiscale, data di iscrizione all’Ordine degli Psicologi, codice fiscale, numero di partita IVA, data di iscrizione all’Ente, deve essere presentata o trasmessa, a mezzo raccomandata AR, dall’interessata non prima del compimento del sesto mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dell’interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici ovvero dalla data di ingresso del bambino adottato o affidato in pre-adozione nel nuovo nucleo familiare o, ancora, dalla data dell’aborto, spontaneo o terapeutico.

 

 

2.      La domanda deve essere corredata da dichiarazione con la quale  la richiedente, ai sensi della L. 4/1/68, n. 15, attesta, assumendone la relativa responsabilità, di non aver diritto all’indennità di maternità di cui alla legge 30/12/71, n. 1204, e successive modificazioni, e 29/12/87, n. 546, e successive modificazioni, o per qualsiasi altro titolo, in caso di adozione o di affidamento pre-adottivo del bambino di età non superiore ai sei anni.

 

3.      La domanda deve, altresì, essere corredata dalla documentazione indicata a fianco dei seguenti titoli, di cui al precedente art. 2:

Titolo A

a)    certificato medico comprovante la data inizio della gravidanza e la data presunta del parto;

b)    copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d’atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all’art. 3, comma 2, del presente regolamento.

Ttitolo B

a)    certificato medico comprovante che la gravidanza è stata interrotta per motivi spontanei o terapeutici;

b)    copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d’atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all’art. 3, comma 2, del presente regolamento.

Titolo C

a)    copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo;

b)    certificato di nascita del bambino o altra documentazione che faccia pubblica fede sulla data di nascita, ove la stessa non fosse indicata nel provvedimento sub 1);

c)    copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d’atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all’art. 3, comma 2, del presente regolamento.

Titolo D

a)    certificato rilasciato dalla ASL che ha fornito la prestazione sanitaria, comprovante la data dell’evento, costituito dall’aborto spontaneo o terapeutico;

b)    copia della dichiarazione fiscale del reddito IRPEF derivante dalla professione di psicologo, denunciato nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda ovvero della dichiarazione dei motivi per i quali tale copia non viene acclusa, con presa d’atto che la liquidazione del trattamento avverrà nella misura di cui all’art. 3, comma 2, del presente regolamento.

 

 

Articolo 6

Liquidazione

 

1.      Ricevuta la domanda, corredata dalla documentazione prescritta, l’Ente adotta provvedimento di liquidazione del trattamento nella misura stabilita o di denegazione della prestazione, dandone comunicazione all’interessata a mezzo lettera con avviso di ricevimento; avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre rilievi o motivi di ricorso al Consiglio di Amministrazione, entro giorni 60 dalla relativa ricezione.

 

2.      La liquidazione viene effettuata con accreditamento dell’importo al numero di c/c bancario indicato dalla beneficiaria ovvero, in mancanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso dall’istituto tesoriere dell’Ente, intestato alla beneficiaria, da recapitarsi, tramite servizio postale, al domicilio della stessa, indicato nella domanda.

 
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