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I NOSTRI CANDIDATI SIPAP EMILIA ROMAGNA

PLAZZI EDDA nata il 18/01/1959, residente a Ravenna, iscritta Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologa-psicoterapeuta a indirizzo rogersiano e gestaltico. Formata in Sessuologia clinica presso il C.I.S. di Bologna, diretto dal prof. G. Ribelli, ha pubblicato articoli sulla Rivista di Sessuologia. Didatta Centro Italiano di Sessuologia. Si occupa di Psicologia e Psicopatologia della coppia. Ha lavorato per i consultori familiari della Regione Emilia Romagna nell'ambito della consulenza sessuologica agli adolescenti. Coordinatrice Sipap Emilia Romagna.


FAORO FRANCO nato il 19/05/1959, residente a Ravenna, iscritto Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologo del Lavoro e Psicoterapeuta. A Bologna è amministratore di una agenzia per il lavoro privata (www.sa-change.it), dove insieme ad altri colleghi è consulente per le aziende nell’area delle Risorse Umane. Vive a Ravenna dove svolge attività clinica. È stato in passato Consigliere del CIG dell’ENPAP e oggi è Componente del Collegio dei Sindaci. Componente del coordinamento Sipap Emilia Romagna.

Previdenza: REGOLAMENTO previdenza  
Autore: sipap
Pubblicato: 2005/10/10
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REGOLAMENTO

per l'attuazione delle attività di previdenza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997

modificato con deliberazione dell’11/12/1999 approvata dai Ministeri vigilanti il 27/10/2000*)

 

 

 

TITOLO I

ISCRITTI

 

Capo primo

Iscritti

 

Articolo 1

Iscritti all’Ente

 

1. Gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali i quali esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di previdenza pensionistica per la categoria degli Psicologi, istituito ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 103/96, appresso denominato «Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi».

2. L’obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professio­nale di qualsiasi tipo le cui prestazioni richiedano l’iscrizione all’Albo professionale.

3. Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di previdenza, di cui al comma 1, anche gli psicologi che esercitino l’attività autonoma di libera professione nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

4. I professionisti iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età sono iscritti all’Ente ai soli fini della applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa con esonero integrale dalla contribuzione soggettiva; per l’anno in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età, la contribuzione soggettiva sarà dovuta in ap­plicazione del criterio dettato dal successivo art. 5. È fatto salvo il diritto di rimanere iscritti o iscriversi all’Ente anche ai fini della contribuzione soggettiva.                                                                                            

5. Non comportano la perdita dell’anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Ordine e siano versati all’Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi, nonché di maternità. L’iscritto che per un anno non abbia prodotto reddito professionale può, in sede di comunicazione annuale di cui al successivo art. 11, comma 1, richiedere la cancellazione dall’Ente con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello in cui non si è prodotto reddito.

6. Non comportano soluzione di continuità nel­ l’iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l’iscrizione all’Or­ dine, i periodi di inattività professionale per l’intero anno di riferimento dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vi­ gente.

7. È inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione al­ l’Ente di coloro che non siano iscritti all’Albo o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi di cui al capo secondo eventualmente versati devono essere restituiti dall’Ente senza interessi.

8. La cancellazione ovvero la radiazione dall’Or­dine comporta la perdita del diritto di iscrizione all’Ente.

9. I soggetti iscritti anche in altri albi professionali che intendono esercitare la facoltà di non iscrizione all’Ente devono presentare apposita dichiarazione con firma autenticata ai sensi di legge.

 

 

Articolo 2

Modalità di iscrizione all’Ente

 

1. Ai fini dell’iscrizione all’Ente, i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 3 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita

b) certificato di residenza

c) stato di famiglia

d) codice fiscale

e) certificato di iscrizione all’Ordine

In luogo dei documenti di cui ai punti a, b, c, d, e, potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15.

Si dovrà inoltre presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della sopracitata Legge, attestante la data di ­ conseguimento di reddito di cui al precedente art. 1, comma 2».

2. L’iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla insorgenza dei requisiti.

2bis. L’omessa iscrizione all’Ente entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, comporta l’applicazione di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo di cui all’art. 3, comma 1, per l’anno di riferimento. Tale sanzione viene ridotta ad un decimo del contributo soggettivo minimo ove l’iscrizione intervenga entro il 30 mar­ zo dell’anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l’applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.

3. In sede di prima applicazione la certificazione di iscrizione all’Ordine si acquisisce direttamente dagli Ordini regionali e provinciali.

 

 

Capo secondo

Contributi

 

Articolo 3

Contributo soggettivo obbligatorio

 

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui all’art. 1 è pari ad una percentuale di non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

1bis. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto all’Ente è commisurato alla percentuale del 10%, ovvero del 14%, sulla base dell’opzione dell’iscritto, che va espressa ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento ed ha validità solo per l’anno di riferimento della predetta dichiarazione.

2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può, comunque, essere superiore al massimale previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

3. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila). Su richiesta documentata dell’interessato il contributo minimo è ridotto del 50% per gli iscritti di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.103/96, anche in caso di rapporto di lavoro part-time.

3bis. Per gli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50% su istanza documentata dell’interessato.

Per l’anno di decorrenza della pensione trova applicazione, in relazione al versamento della contribuzione soggettiva, il criterio di frazionabilità di cui al successivo art. 5.

4. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.1, comma 6, per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50 per cento, su istanza documentata dell’interessato.

5. Per coloro che siano iscritti all’Ordine da non oltre tre anni ed effettivamente esercitino l’attività professionale, il contributo minimo è ridotto ad un terzo, su istanza documentata dell’interessato. Entro tre anni dal superamento del primo triennio, è consentito all’interessato che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta per i primi tre anni, alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.

5bis. Per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito nel corso dell’anno un reddito netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di prestazione coordinata e continuativa, derivante dall’esercizio di attività professionale di cui al precedente art. 1, comma 2, inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo soggettivo minimo è ridotto, su istanza documentata dell’interessato, ad un quinto.

È consentito all’interessato che si avvalga della facoltà di cui al presente comma, di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta alle condizioni che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.

6. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili ai fini dell’imposizione diretta.

 

 

Articolo 4

Contributo integrativo

1. Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all’Ente il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall’iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.

3. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all’esercizio dell’attività professionale autonoma.

4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È soggetto ad IVA.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente ­ tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo pari a lire 120.000 (centoventimila).

6. In caso di fattura emessa da studio associato comprendente un iscritto all’ente, la fattura evidenzia l’importo di maggiorazione riferibile all’iscritto medesimo da versare all’Ente.

7. È esente da maggiorazione di cui al presente articolo, la fattura emessa da un iscritto verso altro iscritto all’Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull’intero corrispettivo dell’incarico unitario.

 

 

Articolo 4bis

Contribuzione dovuta dagli iscritti titolari di rapporto di convenzione

 

1. L’obbligo contributivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene assolto anche mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all’Ente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l’obbligo di contribuire, nell’ambito del rapporto di collaborazione anche mediante trattenuta sul corrispettivo, per conto e nell’interesse di iscritto convenzionato, con decorrenza dalla data di applicazione delle norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni ed enti medesimi e l’iscritto. L’eventuale eccedenza di contributo, rispetto alla misura mini­ ma di cui al precedente art. 3, resta accreditata sul conto dell’iscritto. I contributi riferibili ad importi corrisposti a titolo di compensi arretrati, derivanti dall’applicazione di accordi collettivi di lavoro di cui al precedente capoverso, vengono imputati sul conto dell’iscritto, indipendentemente dall’eser­cizio dell’opzione di cui all’art. 3, comma 1 bis, con riferimento all’anno nel quale sono stati percepiti, senza che gli stessi costituiscano base per il calcolo dell’acconto di cui al successivo art. 7, comma 1.

2. Fino a quando non interverranno i necessari chiarimenti sull’applicazione dell’art. 23 del DPR n. 458/98, ovvero verrà stipulato, un nuovo Accordo Collettivo Nazionale, gli importi che pervengono all’Ente da parte di aziende od enti a titolo di contribuzione previdenziale, verranno accreditati sulla posizione individuale dell’iscritto, previa deduzione dell’importo corrispondente della contribuzione integrativa.   

In caso di incapienza della contribuzione così versata rispetto al coacervo del reddito professionale netto, ovvero dei corrispettivi lordi, percepiti dall’iscritto, questi dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto con l’applicazione dei soli interessi per ritardato pagamento calcolati ad un tasso annuo equivalente a quello di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti per ciascun anno solare, con decorrenza dal giorno posteriore all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento; i termini per l’applicazione delle sanzioni, di cui al comma 3 dell’art. 10, decorreranno invece dalla data di ricezione da parte dell’interessato della richiesta di versamento compensativo.

 

 

 

Articolo 5

Frazionabilità dei contributi

 

Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione all’Ente risulti di durata inferiore all’anno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all’Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni. Rimane comunque fermo l’obbligo di versare i predetti contributi sull’intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

 

 

 

Articolo 6

Variabilità dei contributi

 

1. La percentuale di cui all’art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.

2. I contributi soggettivi ed integrativi sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all’Ente, ma l’obbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione.

 

 

Articolo 7

Pagamento dei contributi

 

1. I contributi minimi di cui agli articoli 3, commi 3, 4 e 5, e 4, comma 5, ovvero il sessanta per cento di quanto versato complessivamente per l’anno precedente, se superiore ai contributi minimi di cui sopra, sono pagati con versamento a mezzo conto corrente postale o bancario entro il 30 novembre di ogni anno.

Coloro che si cancellino dall’Ente, ai sensi dell’art. 1 comma 5 ed i soggetti di cui all’art. 3 comma 5 bis, sono comunque tenuti al versamento dei contributi minimi soggettivo, nella misura prescritta da tale ultima norma, ed integrativo.

Per l’anno in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età la contribuzione soggettiva da versare ai sensi del comma 1 primo periodo del presente articolo, sarà pari al 60% di quanto dovuto in applicazione del criterio dettato dall’art. 5.

I soggetti di cui all’art. 1 comma 6 non sono obbligati, per l’anno di riferimento, al versamento dell’acconto.

L’iscritto, qualora per l’anno precedente abbia versato a saldo i contributi esercitando l’opzione per la maggiore aliquota rispetto a quella minima prevista dall’art. 3, comma 1, deve comunque calcolare il 60%, di cui al primo capoverso, sulla aliquota mi­nima, pari al 10 %.

2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma 1, in quanto dovute, anche a seguito del­ l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 3, comma 1 bis, sono versate integralmente a mezzo di conto corrente postale o bancario, arrotondando i versamenti alle 1.000 lire più vicine, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all’art. 11, per l’intero importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Ulteriori modalità di effettuazione del pagamento dei contributi potranno essere fissate dal Consiglio di amministrazione.

Qualora i versamenti di cui al comma 1 risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, l’iscritto ha facoltà di richiederne la restituzione ovvero di riportarli come anticipo per l’anno successivo.

3. Per l’anno 1996, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a comunicare all’Ente, entro il termine di cui all’art. 11 ed ai fini dell’apertura della posizione previdenziale personale la tipologia della propria attività professionale autonoma, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale ed il proprio domicilio. Nel caso di inizio dell’attività lavorativa posteriore al termine di cui all’art. 11, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni da tale inizio.

4. L’Ente provvede anche mediante convenzione con primarie istituzioni finanziarie alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi minimi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente Titolo, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.

5. Ai fini della riscossione l’Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

6. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente, ed approvazione da parte delle autorità competenti.

7. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi, sono dovuti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996. Per il 1996 il contributo integrativo minimo è di lire 90.000.

8. Il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi può essere effettuato per conto dell’iscritto all’Ente da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni medesime e l’iscritto all’Ente. L’obbligo contributivo resta comunque a carico dell’iscritto.

 

 

Articolo 8

Prescrizione dei contributi

 

1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all’Ente, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art. 11.

 

 

 

 

 

 

Articolo 9

Restituzione dei contributi

 

1. Coloro che al compimento dell’età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione all’Ente, ovvero rimangano o siano rimasti iscritti ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni relative al versamento della contribuzione integrativa, senza aver  maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, in misura pari al montante contributivo individuale, riferito al 1 gennaio dell’anno di riferimento della domanda di restituzione, determinato ai sensi dell’art. 14.

2. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al precedente comma abbia nuovamente luogo l’iscrizione all’Ente ai fini della contribuzione soggettiva, all’interessato è riconosciuta la facoltà di ricostituire la posizione assicurativa mediante restituzione, entro sei mesi dalla nuova iscrizione, dell’importo liquidato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente dalla liquidazione delle somme al versamento effettuato dall’iscritto.

3. Se l’iscritto, nonostante l’ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione, l’importo complessivo versato gli sarà restituito con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

 

 

Capo terzo

Delle comunicazioni e delle sanzioni

 

Articolo 10

Sanzioni per ritardo nel pagamento dei contributi

 

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno posteriore all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento.

2. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione di cui all’art. 11 all’Ente, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovute essere versate.

3. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato tempestivamente.

4. Nel caso in cui si verifichino, per più di una annualità, omessa comunicazione ovvero omesso pagamento, l’Ente ne da comunicazione ai Consigli regionali e provinciali dell’Ordine ai fini degli articoli 26 e 27 della legge n. 56/89.

Quanto sopra si applica anche nei casi di infedele comunicazione o quando l’importo dichiarato all’Ente sia inferiore alla metà.

 

 

Articolo 11

Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi

di omessa, ritardata, o infedele comunicazione

 

1. Tutti i soggetti di cui all’art. 1 devono annualmente comunicare all’Ente con lettera raccomandata, da inviare entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in unica soluzione, del saldo IRPEF l’ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.

La comunicazione deve essere presentata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l’indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini IRPEF per l’anno di riferimento e, qualora esistente, il volume di affari ai fini dell’IVA.

3. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativo all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad ­ altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro quattro mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte del­ l’Ente.

4. L’omessa, la ritardata o infedele comunicazio­ne di cui ai commi precedenti comporta di per sé l’applicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo per l’anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro 60 giorni dalla scadenza del ter­mine.

5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall’Ente.

6. I Consigli degli Ordini devono comunicare all’Ente, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, le variazioni intervenute agli Albi professionali relativamente al semestre precedente.

7. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi cinque anni.

 

 

 

TITOLO II

Attuazione delle attività  di Previdenza e Assistenza
a favore degli iscritti e dei loro familiari

 
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