Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autoritą, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali č punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferioritą fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravitą la pena č diminuita in misura non eccedente i due terzi.
(1) Articolo inserito dallart. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66. Si riporta lart. 16 della medesima legge:
"Art. 16 - 1. Limputato per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies c. p.
č sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per lindividuazione di patologie
sessualmente trasmissibili, qualora le modalitą del fatto possano prospettare un rischio di
trasmissione delle patologie medesime".