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ENPAP 2009
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I NOSTRI CANDIDATI SIPAP EMILIA ROMAGNA

PLAZZI EDDA nata il 18/01/1959, residente a Ravenna, iscritta Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologa-psicoterapeuta a indirizzo rogersiano e gestaltico. Formata in Sessuologia clinica presso il C.I.S. di Bologna, diretto dal prof. G. Ribelli, ha pubblicato articoli sulla Rivista di Sessuologia. Didatta Centro Italiano di Sessuologia. Si occupa di Psicologia e Psicopatologia della coppia. Ha lavorato per i consultori familiari della Regione Emilia Romagna nell'ambito della consulenza sessuologica agli adolescenti. Coordinatrice Sipap Emilia Romagna.


FAORO FRANCO nato il 19/05/1959, residente a Ravenna, iscritto Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologo del Lavoro e Psicoterapeuta. A Bologna č amministratore di una agenzia per il lavoro privata (www.sa-change.it), dove insieme ad altri colleghi č consulente per le aziende nell’area delle Risorse Umane. Vive a Ravenna dove svolge attivitą clinica. Č stato in passato Consigliere del CIG dell’ENPAP e oggi č Componente del Collegio dei Sindaci. Componente del coordinamento Sipap Emilia Romagna.

Leggi: 609 bis - Violenza sessuale (1) -  
Autore: sipap
Pubblicato: 2005/10/31
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609 bis - Violenza sessuale (1) -

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autoritą, costringe taluno a compiere o

subire atti sessuali č punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferioritą fisica o psichica della persona offesa al momento del

fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravitą la pena č diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(1) Articolo inserito dall’art. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66. Si riporta l’art. 16 della medesima legge:

"Art. 16 - 1. L’imputato per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies c. p.

č sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie

sessualmente trasmissibili, qualora le modalitą del fatto possano prospettare un rischio di

trasmissione delle patologie medesime".

 
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