Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis,
609 ter, 609 quinquies e 609 otcies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto
dall'art. 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. (1)
Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa
minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre
persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della
giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del
procedimento.
(1) Comma modificato dall'art. 13, comma 7, della L. 03.08.98, n. 269.