La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici
anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a
commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai nn. 3) e 4) del primo comma e dal
terzo comma dell’art. 11.
(1). Articolo inserito dall’art. 9 L. 15 febbraio 1996, n. 66. V. sub art. 609 bis.