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I NOSTRI CANDIDATI SIPAP EMILIA ROMAGNA

PLAZZI EDDA nata il 18/01/1959, residente a Ravenna, iscritta Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologa-psicoterapeuta a indirizzo rogersiano e gestaltico. Formata in Sessuologia clinica presso il C.I.S. di Bologna, diretto dal prof. G. Ribelli, ha pubblicato articoli sulla Rivista di Sessuologia. Didatta Centro Italiano di Sessuologia. Si occupa di Psicologia e Psicopatologia della coppia. Ha lavorato per i consultori familiari della Regione Emilia Romagna nell'ambito della consulenza sessuologica agli adolescenti. Coordinatrice Sipap Emilia Romagna.


FAORO FRANCO nato il 19/05/1959, residente a Ravenna, iscritto Ordine Psicologi Emilia Romagna – Libero professionista
Psicologo del Lavoro e Psicoterapeuta. A Bologna è amministratore di una agenzia per il lavoro privata (www.sa-change.it), dove insieme ad altri colleghi è consulente per le aziende nell’area delle Risorse Umane. Vive a Ravenna dove svolge attività clinica. È stato in passato Consigliere del CIG dell’ENPAP e oggi è Componente del Collegio dei Sindaci. Componente del coordinamento Sipap Emilia Romagna.

Leggi: 609 quater - Atti sessuali con minorenne (1) -  
Autore: sipap
Pubblicato: 2005/10/31
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609 quater - Atti sessuali con minorenne (1) -

Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto

articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo,

il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di

custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti

sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti

non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all’art. 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli

anni dieci.

(1). Articolo inserito dall’art. 5 L. 15 febbraio 1996, n. 66 V. sub art. 609 bis.

 
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