Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo,
il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti
sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti
non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’art. 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli
anni dieci.
(1). Articolo inserito dall’art. 5 L. 15 febbraio 1996, n. 66 V. sub art. 609 bis.